
Apprendiamo che il Tribunale penale di Napoli ha depositato (rendendole, quindi, pubbliche) presso la Cancelleria, le motivazioni della sentenza adottata nel dicembre scorso, per il processo “Calciopoli”.
Le redazioni giornalistiche (ed, ovviamente, gli studi legali degli interessati) sono impegnate, in questo momento, nella lettura di tali motivazioni (trattasi di circa 500 pagine); ma, nel frattempo, sono stati pubblicati, dalle edizioni informatiche dei vari quotidiani, alcuni “passaggi” ritenuti più importanti ai fini della comprensione della sentenza, che lasciò, ricordiamo, spazio ad ampie discussioni e divergenze interpretative.
Fra i vari “passaggi” motivazionali ne riportiamo uno alquanto rappresentativo del tutto, commentandolo.
In ordine alla alterazione dei risultati sportivi dell’annata calcistica 2004/2005, per la quale la sentenza sportiva e la stessa sentenza penale ora motivata, hanno disposto pesanti condanne e comportato danni economici rilevanti per i soggetti incriminati (in primis, Moggi e la Juventus), si legge:
“Non ve n'è prova; trattasi invero di un reato di pericolo, in quanto il processo non ha in verità dato conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 a beneficio di questo o quel contendente, ma appaiono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate, nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinità rappresentato dall'uso di schede straniere, per integrare gli estremi del reato di frode sportiva che è un reato di tentativo”
In questa sede vorrei solo evidenziare come, già in un breve passaggio (seppure tra i più decisivi al fine della comprensione dei motivi della sentenza), esistono espressioni che, seppure inquadrate in un testo di tecnica giuridica, creano disagio di comprensione nel lettore di media cultura.
Non basta; facendo una ricerca sul Codice Penale, non abbiamo trovato alcunché circa i due reati (che potrebbero indicare la stessa cosa, se interpretiamo correttamente il passaggio sopra riportato):
- Reato di pericolo;
- Reato di tentativo.
Anche sfogliando l'enciclopedia elettronica Wikipedia abbiamo accertato che non esistono pagine o articoli aventi ad oggetto i due suddetti reati. Non esistono.
Abbiamo, invece, trovato all’articolo 56 del Codice Penale, il reato riguardante il “Delitto tentato” la cui lettura non dovrebbe creare difficoltà di comprensione allo stesso “lettore di media cultura”.
Allora cosa avranno voluto intendere i giudici con le citate espressioni?
1 - volevano effettivamente riferirsi al “Delitto tentato” di cui all’art. 56 C.P.? Ma, nell’affermativa, perché modificare il “nomen juris” e confondere, così, la comprensione delle cose?
2 - se non volevano riferirsi all’art. 56, a quale articolo del C.P. fanno riferimento? Possibile che nel Codice Penale non esistano articoli rubricati “reato di pericolo” e “reato di tentativo”? Se li sono inventati i giudici per l’occasione? Difficile a sostenersi.
Fatta salva, ovviamente, la nostra ignoranza giuridica e la nostra incapacità di operare approfondimenti attraverso gli strumenti cartacei e multimediali, dobbiamo malinconicamente concludere, anche sulla base di altre esperienze analoghe già vissute, che, dopo il politichese, il burocratese, il sindacalese, siamo ormai arrivati al giuridichese; e così continuando, di “ese” in “ese” ci ritroveremo tutti nella nuova Babilonia.
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