domenica 18 marzo 2012

GIUSTIZIA E SENTIMENTO POPOLARE - Capitolo 3: L'origine


Abbiamo spesso manifestato questo nostro parere: crediamo che in nessuna Costituzione al mondo (nei paesi che, ovviamente, ne adottano una) sia previsto che i Giudici di qualsiasi giurisdizione, possano sentenziare sulla base del “sentire/sentimento popolare”, così come lo abbiamo definito ed analizzato nel precedente Capitolo (Caso Pessotto).

Eppure c’è chi la pensa diversamente, sebbene non abbia indicato quale sia la Costituzione cui si riferisce; ma appare abbastanza evidente che debba trattarsi della Costituzione italiana.

Ecco, infatti, cosa disse, nel 2005, l’allora nostro Ministro della Giustizia, Roberto Castelli: la Giustizia, secondo la Costituzione, è amministrata in nome del popolo, questo hanno stabilito i padri costituenti. Il magistrato deve sentenziare secondo il comune sentire del popolo e ciò significa saper interpretare quel che, in un dato momento storico, è il sentimento popolare”.

Con ciò, riteniamo di aver soddisfatto la curiosità dei lettori, circa la primogenitura di questa bizzarra idea (almeno, per quanto concerne la massima autorità italiana in fatto di “Giustizia”), a livello teorico/concettuale.

Invece, a livello realistico, cioè in sede di effettiva applicazione di tale bizzarra idea, in una effettiva sentenza, soccorrono le parole del Prof. Mario Serio, uno dei cinque componenti della Corte Federale (sportiva) che condannò, in secondo grado, nel processo “Calciopoli” (secondo ed ultimo, perché il terzo grado di appello fu, per l’occasione, eliminato dalle carte federali!), la Juventus.

Giunto all’aeroporto di Palermo, di ritorno a casa per riprendere il suo normale lavoro (Direttore del Dipartimento di diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo), il Professor Serio, intervistato in ordine alla sentenza “Calciopoli” appena emessa rispose: “è stata un’aberrante sentenza adottata sull’onda del sentimento popolare”.


Naturalmente, la Costituzione italiana detta principi e regole in ordine all’amministrazione della Giustizia. Infatti, all’art. 10, recita chiaramente che la Giustizia è “amministrata in nome del popolo” e che i “giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Del “sentimento popolare” uscito dalla fantasia del Ministro Castelli, e messo a fondamento della propria sentenza su “Calciopoli” dalla Corte Federale, neppure l’ombra. E, di conseguenza, neppure nei codici ordinari (che regolano i vari aspetti della vita civile) ed in quelli sportivi (che regolano i vari aspetti delle attività sportive) si rinviene alcuna nozione a carattere giuridico/garantista, che preveda qualcosa anche di solo assimilabile alla nozione di “sentimento popolare”, quale presupposto di sentenze giurisdizionali.


Chiudiamo anche questo terzo (ed ultimo) capitolo, chiedendo a chi di dovere (Petrucci, Abete e Palazzi): tutto questo lo sapete. E vi astenete?

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia il tuo commento qui