Molto probabilmente, la generalità dei lettori avranno sentito parlare, o, quanto meno, avranno letto in qualche articolo di giornale, di uno e, forse, il più importante, dei capi di accusa emersi nel corso del processo sportivo conosciuto come “Calciopoli”, a carico della Juventus: l’”illecito strutturato”.
Incuriosito, anche perché alquanto dubbioso circa la portata e l’esistenza stessa di tale istituto (?) giuridico (non avendone mai sentito parlare prima del processo in questione), ho cercato di approfondire.
Premetto che nella letteratura della giurisdizione sportiva, l’”illecito strutturato” viene talvolta denominato “illecito associativo” e tal’altra “illecito ambientale”, con totale equipollenza tra esse. Noi preferiamo la dizione “illecito strutturato” perché meglio delle altre due denominazioni, che evocano altri contenuti, definisce il contenuto di cui appresso riferiamo:
- è certo che nel Codice di Giustizia Sportiva (in seguito, CGS) vigente all’epoca dei fatti (estate 2006), non esisteva (ma non esiste neppure oggi, salvo che le sentenze sportive non valgano come legge sportiva “erga omnes”, invece che “inter partes”; cosa che sarebbe, invero, un aborto giuridico, in uno stato di diritto) un illecito o comunque una condotta antisportiva classificabile come “illecito strutturato”;
- chi lo ha introdotto (meglio sarebbe dire “inventato”) nel sistema giudiziario sportivo? facciamo rispondere direttamente il Prof. Piero Sandulli, Presidente della Corte D’Appello Disciplinare che condannò definitivamente la Juventus: "L’illecito associativo (strutturato, ndr) non esisteva, era una falla nel sistema giuridico (sportivo, ndr), ed è stato da noi introdotto".
- quale ne è il contenuto? Riportiamo dalla citata sentenza di Appello: “la inammissibile somma algebrica di (più violazioni, ndr) art. 1 è da considerarsi piuttosto come ineliminabili tasselli funzionali alla realizzazione dell’art. 6”. Senza offesa per nessuno (degli estensori della sentenza), traduciamo in italiano:
a - l’articolo 1 del CGS prevede e penalizza violazioni di etica sportiva: sostanzialmente, comportamenti scorretti, mancanze di rispetto verso altri tesserati e così via - sanzioni leggere.
b - l’articolo 6 del CGS prevede e penalizza violazioni per illeciti sportivi: partite comprate, truccate, arbitri corrotti, e comunque effettive utilità sportive conseguite con metodi truffaldini - sanzioni pesantissime.
Ciò premesso, sapete cosa vuol dire (in italiano) la sentenza sopra descritta?
1 - Non abbiamo nessuna prova che la Juventus abbia commesso un “illecito sportivo” (inquadrabile direttamente nell’art. 6).
2 - Abbiamo però una molteplicità di violazioni, da parte della stessa Juventus, dell’art. 1 (esempio: telefonate, cene conviviali, vietate dall’etica sportiva).
3 - Non possiamo fare la somma (algebrica?) di più violazioni dell’art. 1 per arrivare ad una applicazione dell’art. 6 (strabiliante! anche quell’”algebrica” cosa vorrà mai dire? Che esistono anche violazioni penalmente favorevoli a chi le commette?).
4 - Non possiamo fare la suddetta somma, ma possiamo considerare tutte queste violazioni dell’articolo 1 come “ineliminabili tasselli alla realizzazione dell’art. 6”. Ecco il punto: ancora traducendo in italiano, il Sandulli (e colleghi) hanno sostanzialmente detto: non possiamo entrare dalla porta (somma delle violazioni dell’art. 1) ed allora entriamo dalla finestra (tasselli per arrivare all’art. 6).
Ancora più chiaramente: la classifica del campionato 2004/2005 non è stata alterata per un illecito sportivo (esempio: corruzione di un arbitro), ma per una molteplicità di condotte etiche riprovevoli (più colloqui telefonici e inviti a cena eticamente riprovevoli come violazioni dell’etica sportiva).
Ancora più chiaramente: la classifica del campionato 2004/2005 è stata alterata, ma non possiamo dimostrare come, quando, da chi, perché; non abbiamo prove. Si sostenne nella sentenza che “le classifiche sarebbero state alterate senza alterare le singole partite”. Ma non si dice come, chi, dove, quando.
Ancora più chiaramente: la Juventus è stata condannata per omicidio. Peccato che non si siano trovati il cadavere, il complice, il movente, l’arma del delitto. Nulla di nulla. In compenso (per chi?...) il Sandulli sembra vantarsi di aver “inventato” (per l’occasione!) un nuovo istituto giuridico, non previsto dal CGS, applicandolo immediatamente, per fatti accaduti prima ancora di inventarlo!
Incuriosito, anche perché alquanto dubbioso circa la portata e l’esistenza stessa di tale istituto (?) giuridico (non avendone mai sentito parlare prima del processo in questione), ho cercato di approfondire.
Premetto che nella letteratura della giurisdizione sportiva, l’”illecito strutturato” viene talvolta denominato “illecito associativo” e tal’altra “illecito ambientale”, con totale equipollenza tra esse. Noi preferiamo la dizione “illecito strutturato” perché meglio delle altre due denominazioni, che evocano altri contenuti, definisce il contenuto di cui appresso riferiamo:
- è certo che nel Codice di Giustizia Sportiva (in seguito, CGS) vigente all’epoca dei fatti (estate 2006), non esisteva (ma non esiste neppure oggi, salvo che le sentenze sportive non valgano come legge sportiva “erga omnes”, invece che “inter partes”; cosa che sarebbe, invero, un aborto giuridico, in uno stato di diritto) un illecito o comunque una condotta antisportiva classificabile come “illecito strutturato”;
- chi lo ha introdotto (meglio sarebbe dire “inventato”) nel sistema giudiziario sportivo? facciamo rispondere direttamente il Prof. Piero Sandulli, Presidente della Corte D’Appello Disciplinare che condannò definitivamente la Juventus: "L’illecito associativo (strutturato, ndr) non esisteva, era una falla nel sistema giuridico (sportivo, ndr), ed è stato da noi introdotto".
- quale ne è il contenuto? Riportiamo dalla citata sentenza di Appello: “la inammissibile somma algebrica di (più violazioni, ndr) art. 1 è da considerarsi piuttosto come ineliminabili tasselli funzionali alla realizzazione dell’art. 6”. Senza offesa per nessuno (degli estensori della sentenza), traduciamo in italiano:
a - l’articolo 1 del CGS prevede e penalizza violazioni di etica sportiva: sostanzialmente, comportamenti scorretti, mancanze di rispetto verso altri tesserati e così via - sanzioni leggere.
b - l’articolo 6 del CGS prevede e penalizza violazioni per illeciti sportivi: partite comprate, truccate, arbitri corrotti, e comunque effettive utilità sportive conseguite con metodi truffaldini - sanzioni pesantissime.
Ciò premesso, sapete cosa vuol dire (in italiano) la sentenza sopra descritta?
1 - Non abbiamo nessuna prova che la Juventus abbia commesso un “illecito sportivo” (inquadrabile direttamente nell’art. 6).
2 - Abbiamo però una molteplicità di violazioni, da parte della stessa Juventus, dell’art. 1 (esempio: telefonate, cene conviviali, vietate dall’etica sportiva).
3 - Non possiamo fare la somma (algebrica?) di più violazioni dell’art. 1 per arrivare ad una applicazione dell’art. 6 (strabiliante! anche quell’”algebrica” cosa vorrà mai dire? Che esistono anche violazioni penalmente favorevoli a chi le commette?).
4 - Non possiamo fare la suddetta somma, ma possiamo considerare tutte queste violazioni dell’articolo 1 come “ineliminabili tasselli alla realizzazione dell’art. 6”. Ecco il punto: ancora traducendo in italiano, il Sandulli (e colleghi) hanno sostanzialmente detto: non possiamo entrare dalla porta (somma delle violazioni dell’art. 1) ed allora entriamo dalla finestra (tasselli per arrivare all’art. 6).
Ancora più chiaramente: la classifica del campionato 2004/2005 non è stata alterata per un illecito sportivo (esempio: corruzione di un arbitro), ma per una molteplicità di condotte etiche riprovevoli (più colloqui telefonici e inviti a cena eticamente riprovevoli come violazioni dell’etica sportiva).
Ancora più chiaramente: la classifica del campionato 2004/2005 è stata alterata, ma non possiamo dimostrare come, quando, da chi, perché; non abbiamo prove. Si sostenne nella sentenza che “le classifiche sarebbero state alterate senza alterare le singole partite”. Ma non si dice come, chi, dove, quando.
Ancora più chiaramente: la Juventus è stata condannata per omicidio. Peccato che non si siano trovati il cadavere, il complice, il movente, l’arma del delitto. Nulla di nulla. In compenso (per chi?...) il Sandulli sembra vantarsi di aver “inventato” (per l’occasione!) un nuovo istituto giuridico, non previsto dal CGS, applicandolo immediatamente, per fatti accaduti prima ancora di inventarlo!
Un ulteriore commento parrebbe, e certamente sarebbe, offesa per i nostri lettori.
Conclusione: con la dizione “Illecito strutturato” si intende una molteplicità di fatti e/o presunzioni la cui somma (algebrica?) fa presumere la violazione di un illecito sanzionabile come tale (e non ciascuno per se stesso). Aberrante: non siete d’accordo, Guido Rossi, Petrucci ed Abete?
Conclusione: con la dizione “Illecito strutturato” si intende una molteplicità di fatti e/o presunzioni la cui somma (algebrica?) fa presumere la violazione di un illecito sanzionabile come tale (e non ciascuno per se stesso). Aberrante: non siete d’accordo, Guido Rossi, Petrucci ed Abete?
Complimenti
RispondiEliminaRingrazio vivamente; mi ripaga della fatica, che è stata enorme, prima per capire e, poi, per sviluppare l'argoment in modo semplice e comprensibile ai più
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